Art. 13.
(Sostegno al congedo parentale
nelle libere professioni).

      1. Dopo l'articolo 73 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

      «Art. 73-bis. - (Sostegno al congedo parentale nelle libere professioni). - 1. Per la durata di trenta giorni di congedo parentale, fruiti continuativamente e con interruzione dell'attività, la madre libera professionista e il padre libero professionista hanno diritto a una indennità pari a quella di maternità di cui all'articolo 70.
      2. Qualora risulti dalla certificazione anagrafica che nel nucleo familiare sia presente un solo genitore libero professionista, l'indennità di cui al comma 1 è corrisposta per sessanta giorni.
      3. Il padre libero professionista ha diritto alla indennità prevista al comma 1 per i primi trenta giorni di congedo parentale, fruiti entro il primo anno di vita del bambino.
      4. La madre libero professionista ha diritto alla indennità prevista al comma 1 per i primi trenta giorni di congedo parentale, fruiti entro il primo anno di vita del bambino, qualora:

          a) il padre non sia lavoratore subordinato a tempo indeterminato e non abbia un contratto di lavoro intermittente o di lavoro ripartito;

          b) il padre non sia lavoratore subordinato e dichiari di non poter fruire del congedo parentale, indicando i motivi che non gli consentono di sospendere l'attività.

      5. Qualora il padre sia lavoratore subordinato a tempo indeterminato e il contratto non sia di lavoro intermittente o di

 

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lavoro ripartito, la madre libero professionista ha diritto alla indennità prevista al comma 1 per i primi trenta giorni di congedo parentale fruiti successivamente a quelli del padre ed entro il primo anno di vita del bambino».